Fonte sito ufficiale Pescara Calcio
STADIO ADRIATICO “GIOVANNI CORNACCHIA” REGOLAMENTO DI ACCESSO e NORME DI COMPORTAMENTO
(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c) del decreto del Ministero dell’Interno 18 marzo 1996, introdotto dal decreto del Ministro dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto del ministro dell’Interno 18 marzo 1996, recante “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” ed ex art. 4, comma 2, del decreto del Ministero dell’Interno 06 giugno 2005 recante “Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a n. 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il giuoco del calcio). L’accesso e la permanenza nell’IMPIANTO SPORTIVO in occasione delle partite di calcio comporta l’accettazione del presente “Regolamento di accesso ed uso dello Stadio”. L’inosservanza dello stesso comporterà l’immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore nonché l’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La società può rifiutare l’ingresso allo Stadio alle persone che abbiano violato il presente Regolamento
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla Società delle generalità del nuovo fruitore; per l’accesso all’impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso; con l’acquisto del titolo di accesso lo spettatore autorizza implicitamente la Società a richiedere alle Autorità di Pubblica Sicurezza di effettuare controlli sulla persona, a rifiutare l’ingresso o ad allontanare dallo Stadio chiunque non sia disposto a sottoporsi a detti controlli; lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato evidenziato sul biglietto e/o abbonamento e non potranno spostarsi all’interno dell’impianto senza l’espressa autorizzazione o le istruzioni degli addetti, dei funzionari della Società e/o delle Forze dell’Ordine. Nessuno può rimanere in piedi durante lo svolgimento della gara; tale violazione può comportare l’allontanamento dallo Stadio; la Società non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello Stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua negligenza o colpa DIVIETI Come previsto dalle vigenti normative e dai regolamenti sportivi chiunque non accettasse di sottoporsi ai controlli di sicurezza, non potrà essere ammesso all’interno dello Stadio. E' vietato tra l’altro: l’ingresso senza titolo di accesso regolarmente rilasciato secondo il D.M. 06/06/05; lo scavalcamento delle recinzioni, dei separatori e delle strutture; sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga; sostare in piedi sui posti a sede. Usare travestimenti che non permettano di distinguere il viso; danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto; introdurre armi da fuoco o strumenti atti ad offendere, come spade, coltelli e forbici; introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato; introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all’odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara; qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza; accedere e trattenersi all’interno dell’impianto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Lo Stadio è soggetto a controllo audiovisivo, sia all’interno, che all’esterno dell’impianto sportivo. Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell’art.6, comma I, della legge 13 dicembre 1989.n.401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all’ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all’incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.
I dati personali rilevati dalla Società, a fronte della vendita di valido titolo di accesso allo Stadio saranno registrati e, quindi, cancellati, trascorsi sette giorni dallo svolgimento dell’evento al quale si riferiscono. Nel frattempo i dati personali saranno protetti secondo vigente normativa. La Società Delfino Pescara 1936 Srl è garante del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni in materia. Visitare il sito ufficiale della società per ulteriori informazioni.
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